Art. 49.
(Disposizioni generali applicabili).

      1. Alle impugnazioni delle sentenze e delle ordinanze di cui all'articolo 47 dei tribunali tributari si applicano tutte le disposizioni del titolo III, capo I, del libro secondo del codice di procedura civile, fatto salvo quanto disposto dalla presente legge.
      2. Per la proposizione delle impugnazioni non sono applicabili gli articoli 184-bis e 294 del codice di procedura civile.

 

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